Il nuovo obbligo alla nomina di un consulente ADR per gli speditori

Entro il 31 Dicembre 2022 tutte le imprese la cui attività comprenda anche la spedizione di merci pericolose è obbligata a nominare un consulente ADR.
Questo è l’obbligo introdotto dall’ ADR 2019 e si ha tempo fino alla fine dell’anno . L’ADR definisce come speditore ” L’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore”.

 

Esenzioni alla nomina di un consulente ADR

Effettivamente per caricatori, traportatori e scaricatori sono previste delle esenzioni alla nomina del consulente ADR in base al numero di viaggi annui o alla pericolosità e quantità della merce trasportata. Ad oggi, Ottobre 2022, però gli speditori non sono compresi in queste esenzioni. Pertanto tutti gli speditori sono al momento obbligati a nominare un consulente ADR, anche quelle aziende che spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo 1.1.3.6 A.D.R. o che spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo i capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 A.D.R. (Esenzioni per quantità limitata, per quantità esenti e per disposizioni speciali) e in ultimo quelle che spediscono occasionalmente merci/rifiuti pericolosi oltre i limiti delle esenzioni sopra citate.

Lo speditore avrà quindi l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme all’ADR ovvero, nell’ambito di 1.4.1 ADR dovrà :

– assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
– fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
– utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR;
– osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
– assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degasate, e i container per il trasporto alla rinfusa siano placcati, marcati ed etichettati in conformità al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna), o i veicoli, i containers per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati e placcati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino lo stesso grado di tenuta di quando erano piene.
Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d’altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle prescrizioni dell’ADR.
Quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione dei suoi obblighi.